A chi competono le spese condominiali?

C’è un aspetto importante da tenere in considerazione al momento di una compravendita: a chi competono le spese condominiali in caso di vendita di un immobile?
Questo aspetto legato alla compravendita viene in alcuni casi sottovalutato, ma può essere causa di problemi se non gestito correttamente.
L’art. 63 comma 4 delle disposizioni attuative del Codice Civile afferma che “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.”
Ciò vuole dire che l’acquirente, nel caso il venditore sia in arretrato con le spese di condominio, può rispondere in solido. Ecco il motivo per cui non è assolutamente un argomento da sottovalutare.
Nella realtà vige il principio che l’acquirente risponda delle obbligazioni sorte dopo l’acquisto della casa e possa rivalersi sul venditore solo se chiamato a rispondere di debiti passati: ma per tutelarsi bisogna agire con attenzione.
Una prassi comune applicata dai Consulenti Immobiliari e dai Notai è quella di verificare la situazione al momento del rogito. Se non ci sono accordi differenti tra le parti, è buona cosa richiedere – entro la data del rogito – una dichiarazione da parte dell’amministratore condominiale riguardante la situazione dell’immobile, ossia se esiste un debito oppure se le spese condominiali sono state saldate correttamente del venditore e verificare che non sussistano vertenze in corso tra condominio e condomino.
Caso a parte sono le spese di straordinaria manutenzione.
Tutte le spese già deliberate per lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni rimangono in carico a colui che risulta proprietario dell’immobile al momento della delibera. Ovviamente se non ci sono accordi diversi tra le parti. Tuttavia, va sottolineato che, nel caso in cui durante le assemblee condominiali precedenti al rogito si sia discusso in via preparatoria o interlocutoria di lavori straordinari, ma che questi vengano deliberati solo dopo la compravendita, i costi saranno in capo all’acquirente perché deliberati definitivamente con lui già proprietario.
Il mio consiglio? Fondamentale è sicuramente la liberatoria dell’Amministratore al momento del rogito. Ma è anche di estrema importanza, prima di raggiugere un accordo economico, chiedere sempre al venditore il verbale dell’ultima assemblea per verificare se sono prossime nuove spese.
Questo può avere molta influenza sulla vostra offerta.
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